Make the internet affordable and accessible to everyone.
So that no one is excluded from using and shaping the Web
Rendere internet accessibile a tutti in modo che nessuno sia escluso dalla possibilità di utilizzare e modellare il web. Così recita il quinto principio contenuto nel Contratto per il web — un manifesto che riassume azioni che governi, aziende e persone comuni dovrebbero mettere in pratica per migliorare la qualità della vita online — redatto nel corso del 2019 da Tim Berners-Lee (e dalla sua Web Foundation). Ed in effetti l’inventore del wwwnel corso degli anni ha sempre rivendicato con forza il ruolo dell’accessibilità e la necessità di rendere gli strumenti tecnologici accessibili a tutti.
Quando parliamo di accessibilità — tecnicamente — facciamo riferimento alla capacità di un dispositivo informatico, di un servizio o di una risorsa d’essere fruibile con facilità da una qualsiasi tipologia d’utente.
In senso più ampio — però — l’accessibilità può essere intesa, da un lato, come il diritto di ciascun individuo di potersi informare, di poter partecipare, di poter accedere a contenuti online senza che vi siano barriere digitali ad impedirlo. Dall’altro rappresenta un dovere delle amministrazioni che va inteso come un vero e proprio obiettivo organizzativo, il cui perseguimento deve essere considerato a monte, cioè in fase di pianificazione e programmazione dell’attività amministrativa o di servizio.
Nel 2004, l’Italia — per prima tra i paesi europei e anche prima dell’adozione del Codice dell’Amministrazione Digitale — si è dotata di una specifica legge dedicata al tema dell’accessibilità con riferimento alla Pubblica Amministrazione.
La legge 9 gennaio 2004, n. 4, “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” (c.d. Legge Stanca), è nata con l’obiettivo di tutelare e garantire il diritto di accesso delle persone con disabilità ai servizi informatici e telematici della PA e ai servizi di pubblica utilità.
Nel corso degli anni l’interesse verso questo tema è progressivamente cresciuto tanto che i contenuti della Legge Stanca — oltre ad essere stati dettagliati in una serie di regole tecniche dell’Agenzia per l’Italia Digitale (progressivamente aggiornate) — hanno rappresentato un riferimento anche per altre norme.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale recepisce in più punti i principi contenuti nella legge n. 4/2004 — ad esempio — per quanto riguarda l’accessibilità dei documenti amministrativi informatici (articolo 23-ter) oppure per quanto riguarda la formazione obbligatoria in materia di accessibilità dei dipendenti pubblici (articolo 13).
L’articolo 17 — poi — attribuisce una responsabilità specifica al Responsabile per la transizione al digitale in materia di accessibilità attribuendogli il compito di garantire:
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
Riferimenti ai principi della legge Stanca sono rinvenibili — inoltre — anche nell’art. 32 della Legge n. 69/2019 con riferimento alla pubblicazione sull’albo pretorio online e nel c.d. Decreto trasparenza (decreto legislativo n. 33/2013) che nell’art. 6, con riferimento alla pubblicazione dei documenti su amministrazione trasparente. Quest’ultima norma prevede che
Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall’articolo 7.
Il quadro normativo in materia di accessibilità è stato oggetto di un recente intervento normativo.
Infatti, l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2016/2102 con il Decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, che ha aggiornato e modificato la Legge 4/2004, introducendo nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni e nuovi compiti per l’Agenzia per l’Italia Digitale.
L’obiettivo della Direttiva era quello di migliorare l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili delle amministrazioni pubbliche degli Stati Membri, armonizzando le varie disposizioni nazionali sul tema.
A seguito di tale intervento normativo, l’AgID ha di recente adottato le Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici. Si tratta di un documento complesso — di oltre 40 pagine — che contiene una serie di novità che riguardano i requisiti tecnici obbligatori per l’accessibilità degli strumenti informatici inclusi i siti web e le app.
Nel dettaglio, le linee guida individuano le diverse tipologie di strumento informatico di cui deve essere garantita l’accessibilità: hardware, pagine web , documenti non web, software, applicazioni mobili, documentazione e servizi di supporto. Per ciascuna tipologia di strumento sono — poi — individuate le norme tecniche di riferimento.
Nelle linee guida sono fornite indicazioni per l’identificazione delle tecnologie assistive da impiegare sulle postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità e sono rese, inoltre, raccomandazioni e precisazioni sull’accessibilità digitale dei servizi pubblici erogati a sportello dalle amministrazioni.
In attuazione della Direttiva europea — poi — le linee guida richiamano una serie di novità per le quali le amministrazioni dovranno:
Le linee guida introducono — infine — un sistema di monitoraggio che dovrà essere effettuato in maniera periodica dall’AgID che sarà tenuta (ogni 3 anni) a relazionare alla Commissione Europea.
Il mancato rispetto delle norme in materia di accessibilità comporta innanzitutto responsabilità dirigenziale. L’art. 9 della legge Stanca prevede — infatti — che il dirigente che non osserva le disposizioni in essa contenute si espone alla sanzione della responsabilità dirigenziale.
Tra le ipotesi che possono determinare responsabilità del dirigente ci sono — ad esempio — la mancata messa a disposizione del dipendente disabile della strumentazione hardware e software e della tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità in relazione alle mansioni effettivamente svolte (art. 4, comma 4) o il mancato inserimento, nell’ambito della formazione obbligatoria dei dipendenti, delle problematiche relative all’accessibilità (art. 8, comma 1).
Molto rilevante risulta la sanzione prevista al comma 2 dell’articolo 4 che prevede — invece — la nullità del contratto di fornitura in cui non si faccia riferimento alla necessità di rispettare gli obblighi in materia di accessibilità.
I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida di cui all’articolo 11, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3-ter. I contratti in essere alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l’obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla medesima data di adozione delle predette linee guida.
Un’importante novità introdotta dalle recenti modifiche alla legge Stanca — che mostra la volontà di attribuire sempre più centralità all’accessibilità anche attraverso meccanismi di tutela e e di controllo — è rappresentata dal ruolo previsto per il Difensore Civico per il Digitale che può intervenire:
A questo proposito, è particolarmente interessante notare — inoltre — come finora la maggior parte dei provvedimenti adottati dal Difensore civico (circa il 90%) abbiano avuto ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti di accessibilità su siti o documenti pubblicati dalle amministrazioni.
Dalle lettura dell’articolato quadro normativo appena ricostruito possono — schematicamente — individuarsi i seguenti obblighi che le PA sono tenute a rispettare in materia di accessibilità:
La complessità degli adempimenti in materia di accessibilità richiede organizzazione e pianificazione. Per questo motivo, così come previsto dalla Circolare Agid n. 1/2016, le amministrazioni sono tenute a redigere e pubblicare (entro il 31 marzo di ogni anno) un documento con gli obiettivi annuali da raggiungere in materia di accessibilità.
Quest’attività — da compiersi attraverso un tool messo a disposizione da Agid — non rappresenta un adempimento burocratico, ma può l’occasione per fare un punto sullo stato dell’arte e capire cosa migliorare per poter essere un amministrazione davvero inclusiva e accessibile.