Molti di voi ricorderanno la c.d. “Operazione Trasparenza“, uno dei primi atti del Ministro Brunetta che è consistito nel pubblicare on line i dati relativi ai dirigenti del suo Ministero; successivamente il Ministro ha fatto dell’Operazione Trasparenza una vera e propria cifra della sua azione, facendo approvare numerose norme che la imponessero a tutte le Amministrazioni (come la Legge n. 69/2009 e il D. Lgs. n. 150/2009).
Uno dei problemi che, fin da subito, venne sollevato fu quello relativo alla riservatezza dei dati personali; proprio per superare questo ostacolo il Parlamento (con l’art. 4 della Legge n. 15/2009) aveva già modificato il Codice Privacy (D. Lgs. N. 196/2003) stabilendo che “le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addotto ad una funzione pubblica” (tra cui rientrano, principalmente, i pubblici dipendenti) non erano oggetto di protezione della riservatezza.
Tale disposizione è stata molto criticata, in quanto non sembrava condivisibile che per i titolari di funzioni pubbliche venisse meno l’esigenza di rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali; in base a questa norma, infatti, sarebbe stato possibile pubblicare via Web (tutti) i dati relativi a ciascun lavoratore.
(immagine di opensourceway)
Ebbene, recentemente, il legislatore è di nuovo intervenuto proprio per superare tali criticità, provando a contemperare i due interessi contrapposti: quello al buon andamento dell’amministrazione (garantito dall’art. 97 Cost.) e quello alla tutela della riservatezza del personale.
La legge n. 183/2010 (c.d. “Collegato Lavoro”), modificando l’art. 19 D. Lgs. n. 196/2003, ha inserito il seguente comma:
3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettera d).
A mio avviso, si tratta di una modifica molto importante di cui (stranamente) si è parlato pochissimo e che comunque pone una serie di importanti problemi applicativi:
– le Amministrazioni sono già pronte a rendere accessibili tali notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni dei dipendenti?
– sarà possibile accedere anche on line? e, se si, con quali modalità?
Sicuramente l’intervento legislativo persegue una finalità condivisibile; tuttavia, come spesso accade nel nostro Paese, norme eccessivamente vaghe (che si prestino ad interpretazioni restrittive) corrono il rischio di essere il primo ostacolo a quella trasparenza che si dice di voler promuovere.
Un pensiero su “La strada verso la trasparenza è lastricata di buone intenzioni … e di norme inadeguate”