Continuità operativa e disaster recovery nella PA: il terremoto non concede proroghe


Il 4 giugno si è celebrata la giornata di lutto nazionale per le vittime del terremoto (anzi, dei terremoti) in Emilia-Romagna. È il momento del dolore (per chi ha perso i propri cari, la casa di una vita o il lavoro) e di pensare ad una ricostruzione sostenibile e veloce.
Ma – lo dico da “ex terremotato” – è anche il momento di riflettere, senza indulgenze, su quello che ha funzionato e di riflettere su cosa significa un terremoto nel 2012.
Nell’era della “società dell’informazione” e della “PA digitale”, oltre alla sicurezza dei fabbricati è opportuno preoccuparsi anche della normativa (e dell’organizzazione) in materia di sicurezza informatica, specialmente nel settore pubblico.
Gli addetti ai lavori sanno bene che la recente riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 235/2010) ha inserito nel testo del D. Lgs. n. 82/2005 una disposizione espressamente dedicata alla continuità operativa e al disaster recovery.
In base a quanto asserito dagli estensori della norma, queste disposizioni sono state pensate anche a seguito del sisma in Abruzzo del 2009.
Il problema della sicurezza è uno dei gangli principali di tutti i sistemi informativi ma, se possibile, è ancora più importante nel settore pubblico.
Le pubbliche amministrazioni nell’esercizio della propria attività istituzionale raccolgono, producono ed archiviano un’enorme quantità di dati e documenti che – in base alle norme vigenti – devono essere resi disponibili in modalità digitale. Questo significa che i dati dovranno essere formati, acquisiti e conservati nei sistemi informatici delle Amministrazioni titolari.

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